Randagismo

Randagismo

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina.(Estratto Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21)
Art.6
Programma di prevenzione del randagismo
1. In attuazione dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.
2. Il programma contiene:
a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) l’ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziaria.
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:
a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi;
b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
c) il piano finanziario con l’indicazione delle diverse fonti di finanziamento.
5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all’atto dell’approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell’opera.

 

Art.7
Convenzioni per strutture di ricovero
1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:
a) l’erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell’organizzazione protezionistica;
b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell’organizzazione protezionistica.
2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La convenzione deve indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall’organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) l’indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell’organizzazione;
d) la durata della convenzione.
4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.
Art.8
Requisiti delle strutture di ricovero
1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. L’inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.
Art.9
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell’UNità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.
3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E’ vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l’uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell’animale catturato.
4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell’avviso al proprietario del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe.
5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.
7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
8. E’ comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.
9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.
10. I veterinari liberi professionisti che nell’esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno l’obbligo di segnalare la circostanza all’Unità sanitaria locale competente

Anagrafe Canina

L’anagrafe canina

 

L’anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire online i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente.
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore.
Si ricordano alcuni obblighi previsti dalle normative vigenti:
1.E’ ogbbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani
2.Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale nei primi 10 gironi di vita mediante apposizione del microchip
3.I proprietari dei cani di età supeiroer sono tenuti a registrarli e identificarli immediatamente
4.Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà
5.E’ vietata la vendita (o la donazione gratuita) di cani di età inferiore ai due mesi, nonchè di cani non identificati e registrati in anagrafe.